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La pedissequa riproposizione dell’intero contenuto letterale degli atti processuali viola la prescrizione normativa del disposto di cui all’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa a pena di inammissibilità. Il rilievo che la sintesi ha assunto nell'ordinamento è attestato anche dall'art. 3, n. 2, del codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), il quale prescrive anche alle parti di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica. Questo il contenuto dell'Ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 12580 del 19 Luglio 2012.